Formazione degli elenchi dei giudici popolari per le corti d’assise e per le corti d’assise d’appello
Pubblicato il 20 aprile 2015 • Comunicati
IL SINDACO
Vista la legge 10 aprile 1951, n.287 sul riordino dei giudizi d’assise, modificata dalla legge 5 maggio 1952, n. 405 e dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1441, che ha ammesso le donne a partecipare all’amministrazione della giustizia nelle Corti d’Assise e nelle Corti d‘Assise d’Appello;
INVITA
coloro i quali, non essendo iscritti negli albi definitivi dei Giudici Popolari, siano in possesso dei requisiti prescritti per essere nominati Giudici Popolari di Corte d’Assise e di Corte d’Assise d’Appello, ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n.287, a produrre istanza entro il 31 luglio 2015 al competente ufficio comunale per essere compresi negli elenchi.
Dalla Residenza Municipale lì 20 aprile 2015
IL SINDACO
Dott. Patrizio CINQUE
ESTRATTO DELLA LEGGE 10 APRILE 1951, N.287
Art.9
(Requisiti dei giudici popolari delle Corti d’Assise)
I giudici popolari per le Corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) Cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
b) Buona condotta morale;
c) Età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
d) Titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.
Art. 10
(Requisiti dei giudici popolari delle Corti d’Assise di Appello)
I giudici popolari delle Corti di Assise di Appello, oltre ai requisiti stabiliti nell’articolo precedente, devono essere in possesso del titolo finale di studi di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.
Art. 12
(Incompatibilità con l’ufficio di giudice popolare)
Non possono assumere l’ufficio di giudice popolare:
a) I magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario;
b) Gli appartenenti a qualsiasi organo di polizia, anche, se non dipende dallo Stato in attività di servizio;
c) I Ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.