Esposizione di prodotti ortofrutticoli: il Comune di Bagheria approva la nuova disciplina sanzionatoria
Pubblicato il 17 giugno 2026 • Comunicati , Sicurezza
Garantire l’igiene pubblica, la sicurezza alimentare e il decoro urbano attraverso regole chiare e sanzioni rigorose per gli esercizi fissi, i mercati e il commercio questo lo scopo dell'ordinanza sindacale n. 61 del 05/06/2026.
Il provvedimento introduce un’articolata disciplina sanzionatoria che integra la precedente ordinanza n. 46 del 19/11/2025 , con l'obiettivo prioritario di tutelare la salute dei cittadini, la sicurezza alimentare e il decoro delle aree pubbliche cittadine.
L'atto è stato redatto in sinergia dalla Direzione IV Polizia Municipale, guidata dalla comandante Francesca Annaro e dalla Direzione V Urbanistica diretta dall'ingener Nunzio Santoro.
La nuova ordinanza mappa nel dettaglio le sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie - come la sospensione dell’attività o la revoca delle autorizzazioni - suddivise per tipologia di operatore:
1. Esercizi commerciali in sede fissa (Sezione A)
Per i negozi stabili sono previste sanzioni da un minimo di 1.549 euro a un massimo di 15.494 euro (con Pagamento in Misura Ridotta - P.M.R. stabilito a 3.098 euro nei seguenti casi: Esposizione all'aperto di prodotti facilmente deperibili o soggetti a rapido deterioramento; mancata adozione di coperture o schermature idonee a proteggere gli alimenti da raggi solari, polveri e agenti inquinanti; merce collocata a terra o su piani rialzati ad un'altezza inferiore a un metro.
Sanzione accessoria: Sospensione dell'attività fino a 20 giorni in caso di particolare gravità o recidiva (intesa come la medesima violazione commessa per 3 volte in 5 anni).
2. Commercio su aree pubbliche in forma itinerante (Sezione B)
Per gli operatori itineranti e i produttori agricoli su aree pubbliche, le sanzioni vanno da 103 euro a 516 euro (P.M.R. € 206,00) per violazioni quali: Apertura di più di un lato del veicolo o del lato di scarico; sosta prolungata oltre il tempo strettamente necessario a servire il cliente; mantenimento di cassette sull'area pubblica o uso di banchi mobili non idonei.
Sanzione accessoria: Sospensione dell'autorizzazione fino a 60 giorni o revoca. In caso di recidiva, verrà applicato l'importo massimo edittale.
3. Banchi nei mercati (Sezione C)
Sanzioni da 25 a 500 euro (P.M.R. € 100,00) per banchi instabili, privi di sistemi di protezione o realizzati con materiali non facilmente lavabili, nonché per piani posizionati a meno di un metro da terra.
4. Contrasto all'occupazione abusiva di suolo pubblico (Sezione D)
In base al Codice della Strada, l'occupazione abusiva dell'area stradale comporta una sanzione da 173 a 694 euro.
Il Comune applicherà tolleranza zero per i reati ripetuti, prevedendo sanzioni accessorie di chiusura temporanea dell'attività:
Seconda violazione (entro 12 mesi): Chiusura dell'attività per 5 giorni consecutivi.
Terza violazione (entro 24 mesi): Chiusura dell'attività per 10 giorni.
Quarta violazione (entro 24 mesi): Chiusura dell'attività per 90 giorni consecutivi.
L'Amministrazione precisa che l'applicazione delle sanzioni amministrative lascia comunque salva la responsabilità penale nei casi previsti dalla Legge n. 283/1962 (art. 6) in materia di conservazione di alimenti in cattivo stato.
I proventi e la gestione dei rapporti per gli esercizi a sede fissa faranno capo direttamente al Sindaco. Il pagamento in misura ridotta (P.M.R.) deve essere effettuato tassativamente entro 60 giorni dalla notifica.
L'ordinanza è consultabile integralmente sull'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'ente.
Contro il provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni dalla pubblicazione.
Marina Mancini
ufficio stampa
(Immagine generata con AI)