Comodato gratuito ai fini imu e tasi 2016
Pubblicato il 4 maggio 2016 • Comunicati
Con la Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - G.U. n. 302 del 30/12/2015, S.O. n. 70) sono state apportate importanti variazioni alla IUC (Imposta Unica Comunale) in particolare per TASI su abitazione principale ed IMU.
IMU per abitazione principale:
Per quanto riguarda l’IMU su immobili concessi in comodato gratuito le impostazioni degli anni precedenti sono completamente eliminate e viene introdotta una sola forma di comodato gratuito con la riduzione del 50% della base imponibile. E’ una impostazione molto restrittiva poiché limita il comodato gratuito solo a pochi casi e cioè: si deve essere proprietari di un solo immobile o nel caso di proprietario di due immobili uno dei due deve essere abitazione principale del proprietario e l’immobile o i due immobili devono essere presenti nello stesso comune dove si ha la residenza e la dimora abituale. Il comodato è escluso per tutte le abitazioni di lusso che riguardano le Categorie A/1, A/8 e A/9.
Il contratto di comodato deve essere registrato presso un qualunque ufficio dell’Agenzia delle Entrate, non vale nessuna scrittura privata o altra forma/dichiarazione di concessione del comodato e la riduzione del 50% potrà essere applicabile solo dalla data di registrazione del contratto.
TASI Abitazione principale immobili in locazione:
In questo caso viene eliminata la TASI sull’abitazione principale per i proprietari e la quota TASI a carico degli occupanti/inquilini quando l’immobile in locazione costituisce abitazione principale. Rimane invece in vigore la TASI per le abitazioni principali appartenenti alle Categorie A/1, A/8 e A/9.
TASI Abitazione principale immobili in comodato:
Se ci sono tutte le condizioni già descritte nei paragrafi precedenti, il proprietario (comodante) verserà la TASI, una volta ridotta la base imponibile del 50%, nella percentuale dell’80% stabilita dal Comune di Bagheria mente il comodatario (chi utilizza l’immobile) non pagherà la quota TASI di sua competenza in quanto per lui l’immobile concesso in comodato costituisce abitazione principale.
Immobili locati a canone concordato ai fini IMU E TASI:
Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9/12/1998 n. 431 l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75%.
Le aliquote da utilizzare per il versamento di acconto IMU e TASI, così come prevede la legge, sono quelle relative all’annualità 2015 salvo eventuale conguaglio da effettuare con il versamento a saldo.