ALBO PRETORIO ON LINE
Benvenuti nell'Albo Pretorio del Comune di Bagheria. L' Albo Pretorio è lo spazio dedicato all'affissione degli atti destinati, per legge, regolamento o disposizione comunale, alla conoscenza pubblica. In queste pagine il Comune pubblica i dati identificativi principali e le immagini digitali degli atti e li mette a disposizione di chiunque ne abbia interesse per la consultazione e la stampa (come previsto dalla legge n°69 del 18 giugno 2009). Fino al 31 dicembre 2010 l'Albo pretorio on line è stato un servizio aggiuntivo e non sostitutivo del tradizione Albo Pretorio. I testi integrali degli atti pubblicati sono disponibili anche, per consultazione o richiesta copia, presso l'ufficio "Albo Pretorio" in municipio centrale, corso Umberto I, 165. Il rilascio di copia dei documenti è subordinato al rimborso del costo di riproduzione.
In questa sezione si possono visionare gli atti prodotti dal Comune soggetti a pubblicazione all'Albo Pretorio comunale: elenco delle deliberazioni di Giunta e di Consiglio, elenco delle determinazioni dirigenziali, ordinanze, avvisi di gara, bandi di concorso, elenchi dei permessi di costruire, ecc. Il Comune provvede, inoltre, alla pubblicazione degli atti provenienti da altre Amministrazioni che ne facciano apposita richiesta.
Ufficio Albo Pretorio
Per la consultazione del materiale in bacheca occorre rivolgersi all'ufficio dell'Albo Pretorio. Nessun atto può essere portato fuori dal Comune, ad eccezione di quelli per i quali si richiede copia tramite accesso agli atti ed il pagamento del costo della fotocopia.
Corso Umberto, I n. 165 90011 Bagheria, PA
Orario Invernale: Dal lunedì al sabato dalle 10.00 alle 12.00 ed il mercoledì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30 - Orario estivo: dal lunedi al sabato dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e il martedi pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 17,30 - Tel: 091.94.33.16
Ufficio Messi Notificatori
L'Ufficio Messi si occupa della gestione totale della notificazione di atti di natura amministrativa e tributaria della propria Amministrazione e di tutte quelle che ne facciano apposita richiesta, avvalendosi della facoltà concessa dalla legge. La principale formalità della notificazione consiste nella consegna di una copia dell'atto da notificare nella residenza, dimora o domicilio del destinatario; la quale si esegue con l'intervento del messo notificatore, nella qualità di pubblico ufficiale, che tanto nell'originale che trattiene per restituirlo al richiedente, che nella copia da consegnare all'interessato, appone la relazione di notifica, che equivale ad un atto pubblico. Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità del destinatario, e delle altre persone legittimate, o per incapacità o rifiuto a ricevere l'atto da parte di queste ultime, il messo notificatore deposita la copia nella Casa comunale (corso Umberto, I), affigge avviso del deposito, nei modi prescritti, nella sede dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione si perfeziona alla conclusione delle formalità descritte, e specificatamente dal giorno di spedizione della raccomandata, dove iniziano a decorrere gli effetti previsti.